Massima. Risulta oramai pacifico che la sequenza negoziale che prevede la
rivalutazione delle partecipazioni, la successiva scissione societaria e quindi la
cessione delle partecipazioni della società beneficiaria o della scissa, non
presenta profili riconducibili all’abuso del diritto, ma rappresenta un’ipotesi di
legittimo risparmio d’imposta, anche in assenza di valide ragione economiche.
Nonostante talune perplessità adombrate dalla risoluzione n. 97/E/2017, è
possibile traslare il medesimo principio anche nell’ipotesi di scissione societaria
che abbia per oggetto singoli beni (partecipazioni societarie, immobili, marchi) a
cui segue il successivo trasferimento delle partecipazioni della società
destinataria di tali singoli beni.